TESTO
approvato dalla VII Commissione permanente
della Camera dei deputati
TESTO
modificato dalla 7a Commissione permanente
del Senato della Repubblica

Art. 1.

Art. 1.

      1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

      1. Identico.

      2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi nonché delle modalità di espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia.       2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita, nel rispetto della normativa vigente, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi utili ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, che abbiano superato la selezione per l'accesso ai posti complessivamente programmati in fisioterapia nei limiti del fabbisogno previsto.